Calcolo dei giorni di ferie retribuite in Giappone dalla data di assunzione

Strumento gratuito che, indicando la data di assunzione e i giorni e le ore di lavoro settimanali, calcola automaticamente i giorni di ferie retribuite che dovreste avere e la prossima data di maturazione, secondo la tabella dell'articolo 39 della legge giapponese sul lavoro. Vale sia per i dipendenti a tempo pieno sia per quelli a tempo parziale.

Tabella dei giorni di ferie retribuite dell'articolo 39 della legge giapponese sul lavoro

Prospetto dei giorni maturati secondo l'anzianità, a partire dal sesto mese dall'assunzione e poi di anno in anno.

Categoria 0.5 anni 1.5 anni 2.5 anni 3.5 anni 4.5 anni 5.5 anni 6.5+ anni
Maturazione piena (almeno trenta ore o cinque giorni alla settimana) 10 11 12 14 16 18 20
Lavoro di 4 giorni alla settimana (maturazione proporzionale) 7 8 9 10 12 13 15
Lavoro di 3 giorni alla settimana (maturazione proporzionale) 5 6 6 8 9 10 11
Lavoro di 2 giorni alla settimana (maturazione proporzionale) 3 4 4 5 6 6 7
Lavoro di 1 giorni alla settimana (maturazione proporzionale) 1 2 2 2 3 3 3

Fonte: prospetto dei giorni di ferie retribuite pubblicato dal ministero giapponese della salute, del lavoro e delle politiche sociali, fondato sull'articolo 39 della legge sul lavoro e sul relativo regolamento (dati aggiornati a luglio 2026). La maturazione richiede una presenza pari ad almeno l'ottanta per cento delle giornate lavorative.

Come si determinano i giorni di ferie retribuite in Giappone

Le ferie annuali retribuite sorgono quando si sono lavorati sei mesi consecutivi dall'assunzione con una presenza pari almeno all'ottanta per cento: allora vengono concessi dieci giorni (articolo 39 della legge giapponese sulle norme del lavoro). Da lì la concessione avviene ogni anno e il numero cresce con l'anzianità: dieci giorni a sei mesi, undici a un anno e mezzo, dodici a due anni e mezzo, fino al tetto di venti giorni l'anno raggiunto a sei anni e mezzo.

Non è un diritto riservato al personale a tempo indeterminato. Per chi ha poche giornate settimanali pattuite esiste la concessione proporzionale, che ripartisce i giorni pro quota quando si lavorano quattro giorni o meno alla settimana e, per di più, meno di trenta ore settimanali. All'opposto, da trenta ore settimanali in su, oppure da cinque giorni alla settimana, vengono concessi gli stessi giorni del personale stabile, qualunque sia la forma contrattuale. Questo strumento calcola i giorni che dovreste avere maturato e la prossima data di concessione partendo dalla sola data di assunzione e dalle vostre giornate e ore settimanali.

Fonti utilizzate in questo calcolo

I valori stabiliti dalla legge, come le aliquote fiscali e contributive, provengono dagli enti pubblici indicati di seguito. Cambiano in occasione delle riforme, quindi le consigliamo di consultare anche la fonte primaria prima di prendere decisioni importanti.

Come reperiamo e manteniamo queste cifre

Come calcolare i giorni maturati

  1. Indicate la data di assunzione È il giorno dell'assunzione. Anche il periodo di prova conta come anzianità.
  2. Indicate le giornate settimanali pattuite Con quattro giorni o meno e, per di più, meno di trenta ore settimanali si applica la concessione proporzionale.
  3. Indicate le ore settimanali pattuite Da trenta ore in su vale la concessione piena, cioè lo stesso numero di giorni del personale stabile.
  4. Consultate i giorni e la prossima data Compaiono i giorni residui tenuto conto delle concessioni passate e della prescrizione.

Consigli per sfruttarlo al meglio

  • I giorni che dovreste avere sono una stima fondata sulla sola maturazione e non tengono conto di quelli effettivamente goduti. Per il residuo reale consultate la busta paga o il sistema di rilevazione delle presenze.
  • Il diritto alle ferie si prescrive in due anni dalla maturazione, per l'articolo 115 della legge sul lavoro. I giorni non goduti dell'anno precedente si riportano all'anno in corso, ma quelli dell'anno ancora prima si estinguono.
  • Con almeno trenta ore settimanali previste si applica la maturazione piena, uguale a quella dei dipendenti a tempo pieno, a prescindere dai giorni: vi rientra anche chi ha un orario ridotto pur essendo a tempo pieno.
  • La maturazione proporzionale riguarda chi ha meno di trenta ore settimanali previste e non più di quattro giorni alla settimana, o non più di 216 giorni all'anno. Basta che una delle due condizioni non ricorra perché si applichi la maturazione piena.
  • Il calcolo presuppone soddisfatto il requisito della presenza pari ad almeno l'ottanta per cento delle giornate lavorative: con molte assenze le ferie potrebbero in realtà non maturare.

Quando tornano utili

Per conoscere i giorni che vi restano

Rifate il conto da soli e verificate che coincida con la gestione dell'azienda.

Per accertare il diritto nel part time

La concessione proporzionale sfugge con facilità; qui vedete se vi riguarda.

Per gestire l'obbligo dei cinque giorni all'anno

Chi riceve dieci giorni o più all'anno deve fruirne cinque, essendovi tenuto il datore di lavoro.

Per scegliere il momento di cambiare lavoro

Lasciare l'azienda poco prima della prossima data di concessione fa perdere i giorni di quell'anno.

Termini sulle ferie retribuite

Concessione proporzionale
Ripartizione pro quota per chi ha poche giornate settimanali pattuite. Riguarda quattro giorni o meno alla settimana con, in più, meno di trenta ore.
Presenza dell'ottanta per cento
Requisito della concessione. Il congedo di maternità, il congedo parentale e l'assenza per infortunio sul lavoro si contano come presenza.
Prescrizione
Il diritto alle ferie si estingue dopo due anni, sicché al massimo si cumulano l'anno precedente e quello in corso.
Data di riferimento
Giorno dal quale decorre la concessione. Alcune aziende ne fissano una unica per semplificare la gestione.
Obbligo dei cinque giorni annui
Obbligo del datore di far fruire almeno cinque giorni a chi ne riceve dieci o più nell'anno.
Diritto di indicare le date
Diritto del lavoratore di scegliere i giorni da fruire. Il datore di lavoro non può in linea di principio rifiutarli.

Domande frequenti

Sì. Le norme sulle ferie si applicano a prescindere dalla forma del rapporto. Con meno di trenta ore settimanali previste e non più di quattro giorni alla settimana si applica la maturazione proporzionale ai giorni lavorati, inferiore a quella piena.

Dopo sei mesi continuativi dall'assunzione, avendo prestato servizio per almeno l'ottanta per cento delle giornate lavorative del periodo, maturano le prime ferie, dieci giorni con la maturazione piena. Da allora se ne aggiungono ogni anno.

Sì, per un anno. Poiché però per l'articolo 115 della legge sul lavoro il diritto si prescrive in due anni dalla maturazione, i giorni maturati più di due anni fa non sono più utilizzabili.

Con meno di trenta ore settimanali previste si applica la maturazione proporzionale. Lavorando tre giorni alla settimana si maturano cinque giorni dopo sei mesi dall'assunzione, poi di anno in anno sei, sei, otto, nove, dieci e undici, che restano fissi dai sei anni e sei mesi in poi.

Con la riforma della legge sul lavoro del 2019, per i lavoratori cui maturano almeno dieci giorni all'anno l'impresa è tenuta a far godere effettivamente cinque giorni, tenendo conto delle preferenze dell'interessato. Per verificarne l'andamento potete usare lo strumento sul tasso di fruizione delle ferie.
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A proposito — perché quel ciclo irregolare di sei mesi e poi un anno alla volta

Che le ferie maturino non subito dopo l'assunzione ma dopo sei mesi continuativi discende, si ritiene, dall'idea presente al momento di redigere la legge sul lavoro: far sorgere il diritto dopo aver accertato un certo periodo di servizio, e dunque la prospettiva di continuità del rapporto. Anche le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro ammettono un requisito di anzianità, e i sei mesi giapponesi rientrano in un intervallo del tutto ordinario nel confronto internazionale.

Anche la curiosa progressione dei giorni maturati — dieci, undici, dodici, quattordici, sedici, diciotto e venti, con incrementi che a un certo punto passano a due — è un'eredità dell'impianto originario. Muove dall'idea che al crescere dell'anzianità vada dedicato più tempo al recupero psicofisico e alla vita privata, e fu perciò congegnata perché la crescita fosse dapprima lenta e poi, dal terzo anno, un poco più rapida.

La maturazione proporzionale fu introdotta con la riforma della legge sul lavoro del 1987. Prima le ferie per il personale a tempo parziale erano una materia incerta, spesso rimessa alla discrezione del datore di lavoro. Stabilendo una tabella chiara di giorni commisurata a quelli lavorati alla settimana si volle garantire equamente il diritto al riposo anche a chi lavora poche ore.

I giorni che dovreste avere sono in ogni caso un massimo fondato sulla sola maturazione. Il residuo reale varia con quanto si è goduto: quando serve una cifra esatta, per esempio nella trattativa sulla monetizzazione al momento delle dimissioni, confrontatela sempre con i registri del datore di lavoro.