Calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo in Giappone

Strumento gratuito che, indicando la retribuzione oraria e le ore di lavoro straordinario, notturno (dalle 22 alle 5) e nei giorni di riposo di legge, calcola automaticamente il dettaglio e il totale delle maggiorazioni secondo l'articolo 37 della legge giapponese sul lavoro. Tiene conto dell'aliquota più alta oltre le sessanta ore mensili.

Le maggiorazioni dell'articolo 37 della legge giapponese sul lavoro

Le maggiorazioni minime stabilite dalla legge per il lavoro straordinario, notturno e nei giorni di riposo.

Voce Maggiorazione Condizioni di applicazione
Lavoro straordinario Almeno il 25 per cento Lavoro oltre l'orario legale di otto ore al giorno e quaranta alla settimana
Straordinario oltre le sessanta ore mensili Almeno il 50 per cento Parte di straordinario mensile eccedente le sessanta ore (dall'aprile 2023 anche per le piccole e medie imprese)
Lavoro notturno Almeno il 25 per cento Lavoro nella fascia dalle 22 alle 5 (si somma quando coincide con straordinario o lavoro festivo)
Lavoro nel giorno di riposo di legge Almeno il 35 per cento Lavoro nel giorno di riposo di legge, uno alla settimana o quattro ogni quattro settimane
Straordinario notturno Almeno il 50 per cento, almeno il 75 oltre le sessanta ore Ore di straordinario che ricadono fra le 22 e le 5 (25 più 25 per cento; oltre le sessanta ore, 50 più 25)
Lavoro notturno nel giorno di riposo di legge Almeno il 60 per cento Ore di lavoro festivo che ricadono fra le 22 e le 5 (35 più 25 per cento)

Fonte: documenti pubblicati dal ministero giapponese della salute, del lavoro e delle politiche sociali sulla retribuzione base delle maggiorazioni e sui limiti al lavoro straordinario, fondati sull'articolo 37 della legge sul lavoro e sul relativo regolamento (dati aggiornati a luglio 2026).

Consigli

  • Con la retribuzione mensile occorre prima dividerla per l'orario contrattuale e ricavare quella oraria: per la conversione è comodo lo strumento apposito.
  • La maggiorazione più alta, almeno il cinquanta per cento, per lo straordinario oltre le sessanta ore mensili si applica dall'aprile 2023 a tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni: nemmeno le piccole e medie ne sono escluse.
  • Il giorno di riposo di legge non coincide necessariamente con il fine settimana: è il giorno, uno alla settimana o quattro ogni quattro settimane, stabilito dal regolamento aziendale. Verificatelo sul calendario dell'azienda.
  • Il lavoro notturno, dalle 22 alle 5, si somma allo straordinario o al lavoro festivo quando coincidono: lo straordinario notturno, per esempio, dà 25 più 25, cioè il cinquanta per cento.
  • Lo strumento applica le maggiorazioni minime di legge. Se il regolamento aziendale o il contratto collettivo ne prevedono di più alte, prevalgono quelle.

Domande frequenti

Dall'aprile 2023, per la parte eccedente le sessanta ore mensili la maggiorazione sale ad almeno il cinquanta per cento, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa. Per la parte entro le sessanta ore resta di almeno il venticinque.

Il lavoro nel giorno di riposo di legge, uno alla settimana o quattro ogni quattro settimane, ha una maggiorazione di almeno il trentacinque per cento; lo straordinario, cioè il lavoro oltre l'orario legale di otto ore al giorno e quaranta alla settimana, di almeno il venticinque: le norme di riferimento e le aliquote sono diverse.

No. Quando il lavoro notturno coincide con lo straordinario o con il lavoro festivo le maggiorazioni si sommano: lo straordinario notturno dà 25 più 25, cioè almeno il cinquanta per cento, e il lavoro festivo notturno 35 più 25, cioè almeno il sessanta.

Sì: superando le ore coperte dal forfait, per l'eccedenza va corrisposta una maggiorazione ulteriore. Con questo strumento potete stimarla.

Sì. Le norme sulle maggiorazioni si applicano a prescindere dalla forma del rapporto: le stesse aliquote valgono per il personale a tempo parziale, a chiamata e a termine come per quello a tempo indeterminato.
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A proposito — perché la maggiorazione cambia proprio a sessanta ore

La maggiorazione più elevata, almeno il cinquanta per cento, per lo straordinario oltre le sessanta ore mensili fu introdotta con la riforma della legge sul lavoro del 2010. All'inizio, però, l'applicazione era sospesa per le piccole e medie imprese e riguardava le sole grandi. Quella sospensione è stata rimossa soltanto nell'aprile 2023: è dunque una regola relativamente recente, oggi valida per tutte le imprese.

L'obiettivo è rendere economicamente sconveniente il lavoro prolungato, così da spingere le imprese a ridurre l'orario. La soglia delle sessanta ore è fissata al di qua della cosiddetta linea della morte per superlavoro, posta a ottanta ore mensili di straordinario: l'intento, si spiega, è frenare le imprese con un aumento di costo prima che si arrivi a quel limite.

La maggiorazione per il lavoro notturno, dalle 22 alle 5 e di almeno il venticinque per cento, poggia su un fondamento diverso da quella per lo straordinario o per il lavoro festivo. Non compensa la durata del lavoro ma il disagio di lavorare in una fascia contraria ai ritmi biologici: per questo, quando coincide con le altre, le aliquote si sommano senz'altro.

La ripartizione della parte eccedente le sessanta ore fra straordinario ordinario e notturno è, in questo strumento, un'approssimazione proporzionale ricavata dalle ore inserite. Nel calcolo effettivo delle retribuzioni la determinazione è rigorosa e procede dal cumulo giornaliero delle ore: per l'importo esatto rivolgetevi all'ufficio paghe.