Calcolo dell'indennità di congedo parentale

Inserendo la retribuzione dei sei mesi precedenti l'inizio del congedo e i giorni previsti di assenza, calcola l'indennità di congedo parentale erogata dall'assicurazione contro la disoccupazione. È prevista anche l'integrazione per il congedo successivo alla nascita, riconosciuta quando entrambi i genitori se ne avvalgono.

Consigli

  • Nella retribuzione dei sei mesi rientrano straordinari e indennità di trasferta, ma di norma non le gratifiche: usate il lordo complessivo del cedolino e non l'importo al netto delle trasferte.
  • L'indennità si richiede ogni due mesi all'ufficio del lavoro ed è erogata di norma per due mesi alla volta. Poiché la prima erogazione richiede spesso uno o due mesi, conviene predisporre una riserva di liquidità.
  • L'integrazione per il congedo successivo alla nascita copre al massimo ventotto giorni: oltre quel termine resta la sola indennità ordinaria, al 67 o al 50 per cento.
  • Per avere diritto all'indennità occorre di norma aver maturato almeno dodici mesi di iscrizione all'assicurazione contro la disoccupazione nei due anni precedenti l'inizio del congedo.

Domande frequenti

In linea di principio fino al giorno precedente il primo compleanno del figlio. In presenza di circostanze particolari, come l'impossibilità di ottenere un posto all'asilo, si può prorogare fino a un anno e mezzo e, ricorrendone ancora le ragioni, fino a due anni.

No. La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione la dichiara esente e non è quindi soggetta né all'imposta sui redditi né a quella locale. Durante il congedo, su domanda, si è esonerati anche dai contributi sanitari e pensionistici.

È una prestazione istituita nell'aprile del 2025: se entro otto settimane dalla nascita entrambi i coniugi fruiscono di almeno quattordici giorni di congedo, per un massimo di ventotto giorni all'indennità ordinaria del 67 per cento si aggiungono tredici punti, portandola a un equivalente di circa l'ottanta per cento.

Se la retribuzione corrisposta raggiunge almeno l'ottanta per cento del prodotto fra retribuzione giornaliera di riferimento e giorni indennizzabili, l'indennità non spetta. Al di sotto di quella soglia si riduce in modo che la somma di indennità e retribuzione non superi quell'ottanta per cento. Poiché lo strumento presuppone l'assenza di retribuzione, in quei casi l'importo effettivo differisce.
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A proposito — perché si parla di indennità e non di retribuzione

L'indennità di congedo parentale non è una retribuzione corrisposta dall'azienda, bensì una prestazione erogata dall'assicurazione contro la disoccupazione. Mentre la legge sui congedi parentali e di assistenza garantisce il diritto di assentarsi, le risorse dell'indennità provengono dai contributi versati da lavoratori e datori di lavoro e non dalle casse aziendali. Il meccanismo assicura che, a prescindere dalle dimensioni e dai risultati dell'impresa, chiunque sia iscritto all'assicurazione riceva la prestazione secondo criteri uguali per tutti.

La percentuale è articolata in due fasi — il 67 per cento fino al centottantesimo giorno e il 50 dal centottantunesimo — per incoraggiare la fruizione del congedo contenendo insieme l'onere sui conti dell'assicurazione. Si dice che il valore del 67 per cento sia stato calibrato in modo da corrispondere, considerando l'esenzione fiscale e l'esonero contributivo, a circa l'ottanta per cento del netto.

L'integrazione istituita nell'aprile del 2025 mira ad accrescere la fruizione del congedo da parte dei padri. Le rilevazioni ministeriali mostrano che il tasso di fruizione maschile cresce di anno in anno, ma che la durata resta assai inferiore a quella femminile: subordinare un'integrazione alla fruizione da parte di entrambi i coniugi per un periodo minimo è un incentivo diretto a colmare quel divario.