Calcolo della massa di riferimento per la legittima: valore esatto comprensivo delle donazioni in vita
Simulatore gratuito che, indicando il valore del patrimonio all'apertura della successione, l'elenco delle donazioni in vita — importo, epoca e beneficiario — e i debiti, calcola automaticamente la massa su cui si determina la legittima secondo l'articolo 1044 del codice civile giapponese.
Il valore della massa su cui si determina la legittima, punto di partenza della domanda per lesione di legittima, non coincide con il patrimonio esistente all'apertura della successione: secondo l'articolo 1044 del codice civile giapponese occorre aggiungere le donazioni in vita rientranti in certi limiti e sottrarre i debiti. Indicando il valore del patrimonio, l'elenco delle donazioni e i debiti, lo strumento stabilisce automaticamente quali donazioni vadano computate e stima la massa di riferimento. Il risultato si può inserire tale e quale nel simulatore della lesione di legittima.
Simulazione da patrimonio ereditario, donazioni in vita e debiti
Consigli
- Le donazioni agli eredi si computano in linea di principio tutte, non soltanto quelle collazionabili: l'ambito è più ampio di quello delle donazioni ai terzi.
- Negli anni trascorsi indicate quelli fra il giorno della donazione e l'apertura della successione. È sufficiente il numero approssimato, troncando i mesi.
- Fra i debiti indicate non soltanto i prestiti ma anche le obbligazioni pecuniarie già certe all'apertura della successione, quali spese mediche non pagate, imposte e parte delle spese funerarie.
- Con più donazioni, aggiungete altri campi con il pulsante apposito e scegliete per ciascuna se il beneficiario sia un erede o un terzo.
Domande frequenti
A proposito — la storia delle regole confluite nell'articolo 1044
Prima della riforma del codice civile entrata in vigore nel luglio 2019, quanto all'ambito delle donazioni in vita da computare nella massa la giurisprudenza — con la sentenza della Corte suprema del 24 marzo 1998 — riteneva che le donazioni agli eredi si computassero senza limiti di tempo, salvo circostanze particolari. Poiché per le donazioni ai terzi il limite era in linea di principio di un anno, ciò significava che fra eredi il computo poteva risalire assai indietro.
Computare senza limiti anche le donazioni remote comprometteva la certezza delle situazioni giuridiche per l'erede donatario e rischiava di riaprire liti su donazioni di decenni prima. Con la riforma del 2019 si è quindi posto anche per le donazioni agli eredi un limite temporale determinato, di regola dieci anni, accrescendo la prevedibilità.
Nessun limite di tempo è invece previsto, neppure dopo la riforma, per le donazioni compiute nella consapevolezza reciproca di arrecare danno al legittimario. Proteggere anche le donazioni intenzionalmente elusive svuoterebbe infatti di efficacia l'istituto stesso della legittima. L'attuale articolo 1044 poggia sull'equilibrio fra quei termini certi, dieci anni e un anno, e questa eccezione senza limiti.