Simulatore della lesione di legittima: quanto si è ricevuto in più o in meno per testamento e donazioni

Simulatore gratuito che, indicando il valore della massa ereditaria, la composizione degli eredi legittimi, il grado di parentela del legittimario e quanto ha effettivamente ricevuto, calcola automaticamente la lesione di legittima prevista dall'articolo 1046 del codice civile giapponese.

La legittima (articolo 1042 del codice civile giapponese) è la quota minima garantita agli eredi legittimi diversi da fratelli e sorelle, cioè al coniuge, ai figli e agli ascendenti in linea retta. Se per effetto di un testamento o di donazioni in vita si è ricevuto meno di quella quota, il legittimario può recuperare in denaro la differenza con la domanda per lesione di legittima (articolo 1046).

Simulazione da massa ereditaria, composizione degli eredi, grado di parentela e importo ricevuto

Che cos’è la lesione della legittima

Nel diritto giapponese la legittima è **la quota minima garantita agli eredi legittimi diversi dai fratelli: coniuge, figli e ascendenti in linea retta** (Codice civile, art. 1042). Quando un testamento o una donazione in vita lasciano a un erede meno di ciò, quanto manca si recupera **in denaro**: è l’azione per lesione della legittima (art. 1046). Dalla massa di calcolo, dalla composizione degli eredi, dal grado di parentela di chi agisce e da quanto ha effettivamente ricevuto, questo strumento ricava l’importo della legittima e la differenza mancante.

**La legittima complessiva è la metà, ovvero un terzo dove ereditino i soli ascendenti.** Moltiplicata per la quota legittima di chi agisce, dà la frazione propria di quella persona. Si noti che questo strumento è **una stima semplificata che prende la massa di calcolo come dato immesso direttamente**; nella pratica essa è il patrimonio all’apertura della successione, più le donazioni in vita entro un certo ambito, meno i debiti. Né tratta l’ordine con cui più legatari e donatari sopportano l’azione (art. 1047). Per la cifra esatta si rivolga a un avvocato.

Come si usa il simulatore

  1. Inserisca la massa di calcolo Indichi in yen la massa su cui si calcola la legittima: il patrimonio all’apertura della successione, più le donazioni entro l’ambito previsto, meno i debiti.
  2. Inserisca la composizione degli eredi Se vi sia un coniuge, quanti figli e quanti ascendenti. Con anche un solo figlio gli ascendenti non ereditano, sicché un numero immesso per essi non entra nel calcolo.
  3. Scelga il grado di parentela di chi agisce Coniuge, figlio o ascendente in linea retta. I fratelli non hanno legittima e restano fuori dallo strumento.
  4. Inserisca quanto è stato effettivamente ricevuto Indichi il valore che quella persona ha in effetti ricevuto, tenendo conto del testamento e delle donazioni in vita.
  5. Legga la legittima e la differenza mancante Ottiene la legittima complessiva, la quota legittima, la frazione propria, l’importo della legittima e la differenza esigibile.

Consigli per sfruttarlo al meglio

  • La domanda è giuridicamente valida anche se proposta oralmente, ma per fissare con certezza il momento iniziale della prescrizione conviene manifestarla con raccomandata con avviso di ricevimento e attestazione del contenuto.
  • La legittima complessiva è di un mezzo o di un terzo secondo la composizione degli eredi: verificate anzitutto se il caso sia quello dei soli ascendenti.
  • Se vi sono figli, gli ascendenti non sono eredi e il loro numero non incide sul risultato.
  • Il diritto non spetta a chi ha rinunciato all'eredità né a chi ha perduto la capacità di succedere per indegnità o per esclusione.

Dove il simulatore è utile

Quando un testamento le lascia quel che pare troppo poco

Nemmeno un testamento che dia tutto a un figlio può scendere sotto la legittima, e quel che manca forse si recupera in denaro. Qui ne vede l’entità.

Quando le donazioni in vita sono state squilibrate

Le donazioni dell’ambito previsto entrano nella massa di calcolo, sicché la lesione può sorgere anche senza alcun testamento.

Quando chi redige il testamento vuole verificare prima

Vedere in anticipo se una ripartizione intacchi la legittima di qualcuno rende più agevole evitare una lite fra eredi.

Quando vuole ordinare le cose prima di vedere un avvocato

Presentarsi con la composizione degli eredi e una differenza approssimativa porta il colloquio più presto alla sostanza.

Quando a rispondere sono più persone

Per la ripartizione dell’onere fra più legatari e donatari veda il calcolatore della ripartizione dell’onere; per comporre la massa di calcolo stessa, il calcolo della massa di riferimento per la legittima.

Termini sulla legittima

Legittima
La quota minima garantita agli eredi legittimi diversi dai fratelli (Codice civile, art. 1042). Un testamento non può toglierla.
Azione per lesione della legittima
Il diritto di esigere in denaro quanto manca (art. 1046). Il nome, e il suo carattere di credito pecuniario, risalgono alla riforma in vigore dal luglio 2019.
Legittima complessiva
La quota garantita agli eredi come insieme: di regola la metà, un terzo dove ereditino i soli ascendenti.
Frazione propria
La legittima complessiva moltiplicata per la quota legittima di chi agisce: la frazione di quella sola persona.
Massa di calcolo della legittima
Il patrimonio all’apertura della successione, più le donazioni di un certo ambito, meno i debiti. L’importo della legittima è tale massa per la frazione propria.
Ascendenti in linea retta
Genitori, nonni e altri parenti di generazioni anteriori in linea retta. Non ereditano dove vi sia anche un solo figlio.
Legato
Beni attribuiti a taluno per testamento. Nell’azione di legittima il legato sopporta l’onere prima di ogni donazione in vita.
Prescrizione estintiva
L’azione si estingue un anno dopo che si è appresa la successione e la donazione o il legato che lede, e in ogni caso dieci anni dopo l’apertura della successione (art. 1048).

Domande frequenti

Sì. Si prescrive in un anno da quando si è avuta conoscenza dell'apertura della successione e della donazione o del legato lesivi e, anche senza tale conoscenza, decade decorsi dieci anni dall'apertura (articolo 1048). È importante manifestare presto la volontà di agire.

No. La legittima è garantita soltanto al coniuge, ai figli o ai loro rappresentanti e agli ascendenti in linea retta: a fratelli e sorelle non spetta (articolo 1042, primo comma). Anche se un testamento li priva di tutto, non possono proporre la domanda.

Nella massa rientrano in linea di principio le donazioni agli eredi compiute nei dieci anni precedenti l'apertura della successione e quelle ai non eredi compiute nell'ultimo anno (articolo 1044). Le donazioni compiute nella consapevolezza reciproca di ledere la legittima vi rientrano senza limiti di tempo.

Anzitutto manifestando la propria volontà all'obbligato. La forma orale è valida, ma per fissare con certezza il momento iniziale della prescrizione si usa di norma la raccomandata con attestazione del contenuto. Se la trattativa non porta a una soluzione si passa alla mediazione presso il tribunale della famiglia e, in mancanza di accordo, al giudizio davanti al tribunale ordinario.
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A proposito — perché il nome è cambiato da riduzione a domanda per lesione di legittima

Prima della riforma del codice civile entrata in vigore nel luglio 2019 il diritto si chiamava azione di riduzione della legittima. Nella disciplina di allora, l'erede leso che agiva otteneva in linea di principio la restituzione in natura, e l'immobile o le azioni oggetto della donazione o del legato finivano in comunione con il legittimario.

La comunione, però, richiedeva il consenso di tutti gli eredi per vendere l'immobile o esercitare i diritti di governo della società, e nei passaggi generazionali d'impresa creava non di rado ostacoli seri. Con la riforma del 2019 la natura del diritto è stata ricondotta a quella di un credito pecuniario e il nome è mutato in domanda per lesione di legittima.

Oggi il diritto consiste dunque nell'esigere in denaro la differenza: chi è convenuto non deve privarsi dell'immobile o delle azioni della propria società e può definire la vicenda procurandosi la somma. Per converso il legittimario, perduto il diritto di ottenere il bene in natura, si trova nella posizione di ricevere con certezza del denaro.