Simulatore della lesione di legittima: quanto si è ricevuto in più o in meno per testamento e donazioni

Simulatore gratuito che, indicando il valore della massa ereditaria, la composizione degli eredi legittimi, il grado di parentela del legittimario e quanto ha effettivamente ricevuto, calcola automaticamente la lesione di legittima prevista dall'articolo 1046 del codice civile giapponese.

La legittima (articolo 1042 del codice civile giapponese) è la quota minima garantita agli eredi legittimi diversi da fratelli e sorelle, cioè al coniuge, ai figli e agli ascendenti in linea retta. Se per effetto di un testamento o di donazioni in vita si è ricevuto meno di quella quota, il legittimario può recuperare in denaro la differenza con la domanda per lesione di legittima (articolo 1046).

Simulazione da massa ereditaria, composizione degli eredi, grado di parentela e importo ricevuto

Consigli

  • La domanda è giuridicamente valida anche se proposta oralmente, ma per fissare con certezza il momento iniziale della prescrizione conviene manifestarla con raccomandata con avviso di ricevimento e attestazione del contenuto.
  • La legittima complessiva è di un mezzo o di un terzo secondo la composizione degli eredi: verificate anzitutto se il caso sia quello dei soli ascendenti.
  • Se vi sono figli, gli ascendenti non sono eredi e il loro numero non incide sul risultato.
  • Il diritto non spetta a chi ha rinunciato all'eredità né a chi ha perduto la capacità di succedere per indegnità o per esclusione.

Domande frequenti

Sì. Si prescrive in un anno da quando si è avuta conoscenza dell'apertura della successione e della donazione o del legato lesivi e, anche senza tale conoscenza, decade decorsi dieci anni dall'apertura (articolo 1048). È importante manifestare presto la volontà di agire.

No. La legittima è garantita soltanto al coniuge, ai figli o ai loro rappresentanti e agli ascendenti in linea retta: a fratelli e sorelle non spetta (articolo 1042, primo comma). Anche se un testamento li priva di tutto, non possono proporre la domanda.

Nella massa rientrano in linea di principio le donazioni agli eredi compiute nei dieci anni precedenti l'apertura della successione e quelle ai non eredi compiute nell'ultimo anno (articolo 1044). Le donazioni compiute nella consapevolezza reciproca di ledere la legittima vi rientrano senza limiti di tempo.

Anzitutto manifestando la propria volontà all'obbligato. La forma orale è valida, ma per fissare con certezza il momento iniziale della prescrizione si usa di norma la raccomandata con attestazione del contenuto. Se la trattativa non porta a una soluzione si passa alla mediazione presso il tribunale della famiglia e, in mancanza di accordo, al giudizio davanti al tribunale ordinario.
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A proposito — perché il nome è cambiato da riduzione a domanda per lesione di legittima

Prima della riforma del codice civile entrata in vigore nel luglio 2019 il diritto si chiamava azione di riduzione della legittima. Nella disciplina di allora, l'erede leso che agiva otteneva in linea di principio la restituzione in natura, e l'immobile o le azioni oggetto della donazione o del legato finivano in comunione con il legittimario.

La comunione, però, richiedeva il consenso di tutti gli eredi per vendere l'immobile o esercitare i diritti di governo della società, e nei passaggi generazionali d'impresa creava non di rado ostacoli seri. Con la riforma del 2019 la natura del diritto è stata ricondotta a quella di un credito pecuniario e il nome è mutato in domanda per lesione di legittima.

Oggi il diritto consiste dunque nell'esigere in denaro la differenza: chi è convenuto non deve privarsi dell'immobile o delle azioni della propria società e può definire la vicenda procurandosi la somma. Per converso il legittimario, perduto il diritto di ottenere il bene in natura, si trova nella posizione di ricevere con certezza del denaro.