Simulatore dell'imposta di successione sull'indennità giapponese per contributo speciale

Simulatore gratuito che, indicando il valore complessivo dell'asse ereditario, la composizione degli eredi legittimi e l'importo dell'indennità per contributo speciale, stima l'imposta a carico di chi la riceve, comprensiva della maggiorazione del venti per cento, e la rettifica della base imponibile degli eredi che la pagano.

Quando un parente non erede, tipicamente il coniuge di un figlio, ha prestato gratuitamente assistenza al defunto, può chiedere agli eredi una somma di denaro: è l'indennità per contributo speciale (articolo 1050 del codice civile giapponese, introdotto con la riforma del 2019). Sul piano fiscale l'indennità è assimilata a un legato del defunto e chi la riceve paga l'imposta di successione (articolo 4, secondo comma, della legge sull'imposta di successione). Non essendo egli erede legittimo, si applica sempre la maggiorazione del venti per cento (articolo 18).

Simulazione da asse ereditario, composizione degli eredi e importo dell'indennità

Consigli

  • La domanda va proposta entro sei mesi da quando si è avuta conoscenza dell'apertura della successione e degli eredi, e comunque entro un anno dall'apertura (articolo 1050, secondo comma). Scaduto il termine, il diritto si estingue.
  • L'erede che paga l'indennità può dedurne l'importo dalla propria base imponibile: per il complesso degli eredi il carico fiscale resta pressoché invariato e cambia soltanto la ripartizione fra loro e chi riceve l'indennità.
  • Prima della riforma del codice civile del 2019, il coniuge di un figlio non poteva chiedere nulla, per quanto si fosse dedicato all'assistenza, non essendo erede. L'indennità è un istituto relativamente nuovo, introdotto per correggere questa iniquità.
  • Poiché la somma si determina con l'accordo delle parti, inserirla nello strumento appena definita aiuta a conoscere il carico fiscale approssimativo e a preparare la dichiarazione.

Domande frequenti

Chi la riceve non conta come erede legittimo ai fini della deduzione di base. La deduzione complessiva dell'asse — 30 milioni di yen più 6 milioni per erede legittimo — incide però sul calcolo dell'imposta complessiva, che viene poi ripartita anche in proporzione all'indennità per determinare l'imposta dovuta da chi la riceve.

I parenti in linea di sangue del defunto entro il sesto grado, il coniuge e gli affini entro il terzo, purché non siano eredi: tipicamente il coniuge di un figlio. Ne restano esclusi chi ha rinunciato all'eredità e chi ha perduto la capacità di succedere per indegnità o esclusione.

No. L'importo pagato si deduce dalla base imponibile di quell'erede, che non sopporta quindi una doppia imposizione. Per il complesso degli eredi, l'acquisto e l'imposta si riducono nella misura della quota attribuita a chi riceve l'indennità.

Anzitutto con l'accordo fra chi ha contribuito e gli eredi. In mancanza di accordo, chi ha contribuito può chiedere al tribunale della famiglia un provvedimento sostitutivo, e l'importo è fissato considerando tempo, modo ed entità del contributo e il valore dell'asse.
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A proposito — quota per contributo e indennità per contributo speciale

Nella pratica successoria esisteva da tempo la quota per contributo, che accresce la parte spettante all'erede il quale abbia contribuito in modo speciale a conservare o accrescere il patrimonio. Era però un diritto riconosciuto ai soli eredi: se, per esempio, la moglie del primogenito assisteva per anni i suoceri, non essendo erede non poteva invocarlo, e si lamentava l'iniquità di un impegno senza riconoscimento.

L'indennità per contributo speciale, introdotta con la riforma del codice civile in vigore dal luglio 2019, corregge quella iniquità riconoscendo un diritto di credito anche ai parenti non eredi. Ne possono fruire i parenti in linea di sangue entro il sesto grado, il coniuge e gli affini entro il terzo, mentre restano esclusi i conviventi di fatto, gli amici e i conoscenti. Occorre inoltre aver prestato gratuitamente assistenza o altra attività e aver così contribuito in modo speciale a conservare o accrescere il patrimonio: la semplice convivenza o il consueto aiuto domestico difficilmente bastano.

Sul piano fiscale l'altra particolarità è che l'indennità è assimilata a un legato. Si tratta in origine di un diritto di credito civilistico, di natura diversa dall'attribuzione per testamento, ma per evitare che sfugga all'imposta di successione la legge la tratta come un legato. Ne risulta una posizione un poco singolare: chi la riceve non conta ai fini della deduzione di base e insieme soggiace alla stessa maggiorazione del venti per cento prevista per i terzi legatari.